Art. 1

In vigore dal 3 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al risanamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; Visto il giudizio di idoneità tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 19614; Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuto che l'impresa "Interessenza Elettrica Paludi di Prissiano", con sede in Tesino (Bolzano), rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dall' della legge 27 giugno 1964, n. 452; Sentito il Consiglio dei ministri Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: . Ai sensi dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell' della legge 27 giugno 1964, n. 452, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alla attività di cui al primo comma dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, appartenente alla impresa "Interessenza Elettrica Paludi di Prissiano", con sede in Tesimo (Bolzano), situati nei comuni di Tesimo, Lana e Gargazzone della provincia di Bolzano. Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;633#art-1

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