Art. 3
In vigore dal 3 lug 1965
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provveda alla restituzione alla "Impresa Idroelettrica del Romito", con sede in Badolato (Catanzaro), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;626#art-3