Art. 4
In vigore dal 18 giu 1965
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1965
SARAGAT
MORO - LAMI STARNUTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 96. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;568#art-4