Art. 3
In vigore dal 18 giu 1965
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni "Società elettrica Frentana", con sede in Lanciano (Chieti), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1902, numero 1613, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 19603, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;562#art-3