Art. 3

In vigore dal 18 giu 1965
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, provvede alla restituzione alla "Società anonima cooperativa per la produzione e consumo di energia elettrica", Società cooperativa, con sede in Sillano - fraz. Villa Soraggio (Lucca), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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