Art. 3
In vigore dal 18 giu 1965
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa "Roggie Riunite - Brunico S. a r. l.", con sede in Brunico (Bolzano), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 363.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;542#art-3