Art. 1

In vigore dal 18 giu 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relativo all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; Visto l'art. 743 della Costituzione; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuto che l'impresa "Karl Schwienbacher - Wettstein", con sede in Ultimo - frazione San Nicolò (Bolzano), maso "Innergraben", rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: . L'impresa "Karl Schwienbacher - Wettstein", con sede in Ultimo - frazione San Nicolò (Bolzano), maso "Innergraben", è trasferta all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 343. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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