Art. 1

In vigore dal 29 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuto che all'impresa appartenente alla Società "Agip nucleare", Società per azioni, con sede in Milano, corso Venezia n. 16, è applicabile la disposizione dell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36; Ritenuto che la Società "Agip nucleare", Società per azioni, con sede in Milano, è stata incorporata in data 27 settembre 1963 dalla Società, Nazionale Metanodotti (SNAM), Società per azioni, con sede in Milano, corso Venezia n. 16; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: . Ai sensi dell' della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, è trasferito all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica il complesso dei beni organizzati di cui all'elenco allegato al presente decreto, destinati alla attività di trasporto dell'energia elettrica esercitata dalla impresa della Società "Agip nucleare", Società per azioni, con sede in Milano, corso Venezia, n. 16, ora Società Nazionale Metanodotti (SNAM), Società per azioni, con sede in Milano, corso Venezia n. 16. Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed Immobili costituenti il complesso di beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;433#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo