Art. 1

In vigore dal 26 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 7. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: "Organizzazione internazionale". Art. 10, relativo alle modalità di insegnamento delle lingue straniere per il corso di laurea in Scienze politiche è soppresso, con il conseguente spostamento della successiva numerazione. Art. 18, concernente il Seminario giuridico, è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "La Direzione della biblioteca è affidata ad un bibliotecario di gruppo A, nominato con pubblico concorso, il quale svolgerà la sua attività secondo le direttive del Seminario". Art. 49. - Agli Istituti della Facoltà di agraria è aggiunto il seguente: "Istituto di Entomologia agraria". Art. 79. - L'insegnamento complementare di Astronomia del corso di laurea in Matematica per l'indirizzo didattico viene contraddistinto con un asterisco (*), per indicare che è fra i corsi a scelta dello studente ad indirizzo fisico. Art. 94. - Agli Istituti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto l'"Osservatorio di Geofisica e Fisica cosmica". Nello stesso articolo la denominazione dell'Istituto di "Chimica, biologica" viene così integrata: "Istituto di Chimica biologica (comprendente il Centro di studi sulla alimentazione)". Dopo l'art. 99, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al Centro di studi sull'alimentazione, al Seminario di studi chimici e all'Osservatorio di Geofisica, e Fisica cosmica. Centro di studi sull'alimentazione Art. 100. - Presso la Facoltà di scienze viene istituito un Centro di studi sull'alimentazione che ha per finalità studi sperimentali ed attività sociali attinenti a problemi di biochimica alimentare e relative tecniche produttivistiche. Art. 101. - Tale Centro ha sede presso l'Istituto di Chimica biologica il cui direttore assume anche la direzione di detto Centro. Art. 102. - Per la gestione di tale Centro verranno utilizzati i fondi di ordinaria amministrazione dell'Istituto di Chimica biologica ed eventuali sovvenzioni da parte di enti o di privati. Seminario di studi chimici Art. 103. - Viene istituito il Seminario di studi chimici, cui partecipano i diversi istituti chimici della Facoltà di scienze. Il Seminario di studi chimici ha le seguenti finalità 1) organizzare simposi, conferenze, cicli di lezione, riunioni e pubblicazioni al fine di ampliare e completare la preparazione degli studenti e dei ricercatori e permettere un aggiornamento sui più moderni campi della ricerca pura e applicata 2) promuovere e facilitare la collaborazione tra i vari Istituti chimici mettendo a, disposizione degli stessi servizi, apparecchiature e ogni altro mezzo idoneo allo scopo. Art. 104. - Organo direttivo del seminario di studi chimici è un Comitato costituito da tutti i professori di ruolo delle discipline chimiche della Facoltà di scienze. Il Comitato nomina nel suo seno un direttore del Seminario, che durerà in carica un anno accademico. Art. 105. - Le attività del Seminario di studi chimici sono determinate e organizzate dal Comitato. Gli atti amministrativi avranno la firma del solo direttore che risponde personalmente del funzionamento del Seminario al Comitato. Osservatorio di Geofisica e Fisica cosmica Art. 106. - È istituito presso l'Università di Bari un osservatorio per la ricerca scientifica nel campo della Geofisica e della Fisica cosmica. Art. 107. - Sono preposti alla Direzione dell'osservatorio: il Comitato direttivo; il direttore tecnico. Art. 108. - Il Comitato direttivo è costituito da tre professori di ruolo della Università di Bari nominati dal rettore su proposta della Facoltà di scienze. Di essi due sono scelti fra i professori del gruppo geomineralogico e del gruppo fisico della Facoltà stessa. Tali professori avranno la qualifica di membri effettivi e potranno essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da due membri supplenti nominati anche dal rettore, su proposta della. Facoltà di scienze, tra i professori titolari di cattedra della Facoltà stessa e graduati secondo l'anzianità di ruolo. Art. 109. - Il Comitato direttivo dura in carica un triennio accademico. Esso nomina, nella prima seduta, il suo presidente che rimane in carica per il detto triennio. Art. 110. - Nel caso che, prima della scadenza del triennio, uno dei membri effettivi venga comunque a cessare dal servizio o a trovarsi definitivamente nella impossibilità di esercitare le sue funzioni, si provvederà a nominare effettivo il membro supplente più anziano del ruolo, procedendosi quindi alla nomina di altro membro supplente in sostituzione di quello passato effettivo. Sia il primo che il secondo dureranno però in carica sempre fino alla scadenza del triennio. Qualora la cessazione dal servizio o la definitiva impossibilità di esercitare le funzioni riguardi proprio il presidente, si procederà alla nomina del nuovo presidente dopo aver integrato la composizione del Comitato nei sensi prescritti dal comma precedente. Ed il nuovo presidente rimarrà in carica sempre fino alla fine del triennio. Art. 111. - Il Comitato direttivo discute, approva, e dirige il programma generale di ricerca scientifica e delibera sin tutte le questioni che riguardano l'attività dell'Osservatorio. Il presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato e ne fa eseguire le deliberazioni. Art. 112. - Il direttore tecnico dell'Osservatorio è nominato dal rettore su proposta del Comitato direttivo. Egli opera in conformità alle direttive del Comitato per la organizzazione e il funzionamento dei servizi, rispondendo personalmente, per l'attività corrente, al presidente del Comitato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1965 Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 15. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;419#art-1

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