Art. 1

In vigore dal 19 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 50. - Agli isegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di: Storia del teatro e della drammaturgia antica; Sanscrito; Logica; Storia delle dottrine politiche; Storia delle dottrine economiche; Storia della scienza. Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è aggiunto quello di: "Filologia ibero-romanza". Art. 61, relativo alle modalità dell'esame di laurea in Lettere e filosofia viene abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scientifica". La dissertazione scientifica verte sopra un argomento liberamente scelto dal candidato d'intesa con un professore o con un libero docente, nell'ambito degli insegnamenti del proprio corso di laurea. Per i candidati alla laurea in Lingue e letterature straniere moderne è ammesso nella dissertazione l'uso della lingua prescelta. Art. 65. - È modificato nel senso che agli istituti annessi alla Facoltà di magistero per il gruppo A (materie letterarie) e per il gruppo B (pedagogia) è aggiunto l'Istituto di psicologia, che è anche ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani nello studio della psicologia e di iniziarli alla ricerca scientifica. Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di "Storia della musica". Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "Storia della musica". Art. 87. - Agli Istituti delle Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali è aggiunto l'istituto di "Istologia ed embriologia". Art. 280, relativo alla Scuola di perfezionamento in filosofia è aggiunto tra le materie costitutive della scuola l'insegnamento di "Storia delle dottrine economiche". Gli articoli 382, 383 e 384, relativi alla Scuola di perfezionamento in urologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con la nuova denominazione in "Scuola di specializzazione in urologia". Scuola di specializzazione in urologia Art. 382. - La durata del corso degli studi nella scuola di specializzazione in urologia è di tre anni. Art. 383. - Il numero degli iscritti al 1° anno non può essere superiore a 25. Art. 381. - Gli insegnamenti prescritti per il diploma di Specializzazione in urologia sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale. 2) Fisiologia dell'apparato urinario. 3) Semeiotica dell'apparato uro-genitale. 4) Indagine funzionale del rene e tecniche di laboratorio applicate all'urologia. 5) Tecniche endoscopiche in urologia. 6) Batteriologia in urologia. 7) La farmacologia delle affezioni uro-genitali. 2° Anno: 1) Patologia dell'apparato urinario e di quello genitale maschile. 2) Le nefropatie mediche di interesse urologico. 3) Patologia, urologica dell'infanzia. 4) Anatomia patologica dell'apparato uro-genitale. 5) Semeiotica e diagnostica endoscopica. 6) Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale come studio delle vie chirurgiche d'accesso per le operazioni urologiche. 7) Radiologia urologica (indicazioni e tecniche). 8) L'anestesia in urologia. 9) Problemi gerontologici in urologia. 3° Anno: 1) Clinica chirurgica generale. 2) Clinica urologica. 3) Patologia genitale femminile di interesse urologico. 4) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia. 5) Tecniche operatorie ed interventi sull'apparato genito-urinario. 6) Chirurgia urologica dell'infanzia. 7) Semeiotica e diagnostica radiologica dell'apparato urinario e genitale maschile. 8) Il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico. Art. 385. - Gli esami di profitto si sostengono sul seguenti gruppi: 1° Anno: 1) Anatomia descrittiva, e topografica dell'apparato uro-genitale. Fisiologia dell'apparato urinario. 2) Semeiotica dell'apparato uro-genitale. Indagine funzionale del rene e tecniche di laboratorio applicate alla urologia. Tecniche endoscopiche in urologia. 3) Batteriologia in urologia. La farmacologia delle affezioni uro-genitali. 2° Anno: 1) Patologia dell'apparato urinario e di quello genitale maschile. Le nefropatie mediche di interesse urologico. Patologia urologica dell'infanzia. Anatomia patologica dell'apparato uro-genitale. 2) Semeiotica e diagnostica e endoscopica. Radiologia urologica (indicazioni e tecniche). 3) Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale come studio delle vie chirurgiche d'accesso per le operazioni urologiche. L'anestesia, in urologia. 3° Anno: 1) Clinica chirurgica generale. Clinica urologica. Semeiotica e diagnostica radiologica dell'apparato urinario genitale maschile. 2) Patologia genitale femminile di interesse urologico. Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia. 3) Tecniche operatorie ed interventi sull'apparato genito-urinario. Chirurgia urologica, dell'infanzia. Il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 128. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;386#art-1

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