Art. 1
In vigore dal 19 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 50. - Agli isegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
Storia del teatro e della drammaturgia antica;
Sanscrito;
Logica;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle dottrine economiche;
Storia della scienza.
Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è aggiunto quello di: "Filologia ibero-romanza".
Art. 61, relativo alle modalità dell'esame di laurea in Lettere e filosofia viene abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scientifica".
La dissertazione scientifica verte sopra un argomento liberamente scelto dal candidato d'intesa con un professore o con un libero docente, nell'ambito degli insegnamenti del proprio corso di laurea.
Per i candidati alla laurea in Lingue e letterature straniere moderne è ammesso nella dissertazione l'uso della lingua prescelta.
Art. 65. - È modificato nel senso che agli istituti annessi alla Facoltà di magistero per il gruppo A (materie letterarie) e per il gruppo B (pedagogia) è aggiunto l'Istituto di psicologia, che è anche ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani nello studio della psicologia e di iniziarli alla ricerca scientifica.
Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di "Storia della musica".
Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "Storia della musica".
Art. 87. - Agli Istituti delle Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali è aggiunto l'istituto di "Istologia ed embriologia".
Art. 280, relativo alla Scuola di perfezionamento in filosofia è aggiunto tra le materie costitutive della scuola l'insegnamento di "Storia delle dottrine economiche".
Gli articoli 382, 383 e 384, relativi alla Scuola di perfezionamento in urologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con la nuova denominazione in "Scuola di specializzazione in urologia".
Scuola di specializzazione in urologia
Art. 382. - La durata del corso degli studi nella scuola di specializzazione in urologia è di tre anni.
Art. 383. - Il numero degli iscritti al 1° anno non può essere superiore a 25.
Art. 381. - Gli insegnamenti prescritti per il diploma di Specializzazione in urologia sono i seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale.
2) Fisiologia dell'apparato urinario.
3) Semeiotica dell'apparato uro-genitale.
4) Indagine funzionale del rene e tecniche di laboratorio applicate all'urologia.
5) Tecniche endoscopiche in urologia.
6) Batteriologia in urologia.
7) La farmacologia delle affezioni uro-genitali.
2° Anno:
1) Patologia dell'apparato urinario e di quello genitale maschile.
2) Le nefropatie mediche di interesse urologico.
3) Patologia, urologica dell'infanzia.
4) Anatomia patologica dell'apparato uro-genitale.
5) Semeiotica e diagnostica endoscopica.
6) Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale come studio delle vie chirurgiche d'accesso per le operazioni urologiche.
7) Radiologia urologica (indicazioni e tecniche).
8) L'anestesia in urologia.
9) Problemi gerontologici in urologia.
3° Anno:
1) Clinica chirurgica generale.
2) Clinica urologica.
3) Patologia genitale femminile di interesse urologico.
4) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia.
5) Tecniche operatorie ed interventi sull'apparato genito-urinario.
6) Chirurgia urologica dell'infanzia.
7) Semeiotica e diagnostica radiologica dell'apparato urinario e genitale maschile.
8) Il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.
Art. 385. - Gli esami di profitto si sostengono sul seguenti gruppi:
1° Anno:
1) Anatomia descrittiva, e topografica dell'apparato uro-genitale. Fisiologia dell'apparato urinario.
2) Semeiotica dell'apparato uro-genitale. Indagine funzionale del rene e tecniche di laboratorio applicate alla urologia. Tecniche endoscopiche in urologia.
3) Batteriologia in urologia. La farmacologia delle affezioni uro-genitali.
2° Anno:
1) Patologia dell'apparato urinario e di quello genitale maschile. Le nefropatie mediche di interesse urologico. Patologia urologica dell'infanzia. Anatomia patologica dell'apparato uro-genitale.
2) Semeiotica e diagnostica e endoscopica. Radiologia urologica (indicazioni e tecniche).
3) Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale come studio delle vie chirurgiche d'accesso per le operazioni urologiche.
L'anestesia, in urologia.
3° Anno:
1) Clinica chirurgica generale. Clinica urologica. Semeiotica e diagnostica radiologica dell'apparato urinario genitale maschile.
2) Patologia genitale femminile di interesse urologico. Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia.
3) Tecniche operatorie ed interventi sull'apparato genito-urinario. Chirurgia urologica, dell'infanzia. Il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 128. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;386#art-1