Art. 1

In vigore dal 27 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta del Consorzio di bonifica montana del fiume Sesia in data 18 dicembre 1962, convalidata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Vercelli, con sua relazione in data 9 marzo 1963, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del bacino dei Medio Sesia, in provincia di Vercelli, esteso per ha 14.833, quale ampliamento del comprensorio già classificato del Sesia; Vista la corografia su scala 1: 100.000 sulla quale 6 indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste; Viste le lettere n. 3172 in data 17 ottobre 1964 del Ministero dei lavori pubblici e n. 167851 in data 10 febbraio 1965 del Ministero del tesoro; Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica,; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il territorio del Medio Sesia, in provincia di Vercelli, esteso per ha. 14.833 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia alla scala: 1: 100.000 che vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, 6 classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio già classificato del fiume Sesia. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 marzo 1965 SARAGAT FERRARI AGGRADI - MANCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 69. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-12;766#art-1

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