Art. 3

In vigore dal 14 ott 1965
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 8 marzo 1965 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 165. - VILLA

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-08;669#art-3

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