Art. 1
In vigore dal 4 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 6, secondo comma, della legge 1 marzo 1964, n. 62;
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
Sentita la Commissione parlamentare di cui al su indicato art. 6 della legge 1 marzo 1964, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
I conti consuntivi degli enti sotto indicati sono annessi agli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri:
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Ente per la colonizzazione del Delta padano;
Ente per la colonizzazione della Maremma toscolaziale;
Ente nazionale risi;
Ente per la riforma fondiaria ed agraria in Sicilia;
Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna;
Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria ed agraria in Puglia e Lucania;
Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino;
Federazione nazionale della caccia;
Opera nazionale combattenti;
Opera per la valorizzazione della Sila;
Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente del Flumendosa;
Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;
Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti;
Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera per la valorizzazione della Sila;
Unione nazionale incremento razze equine.
Ministero del bilancio:
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura.
Ministero del commercio con l'estero:
Istituto nazionale per il commercio estero.
Ministero delle finanze:
Istituto nazionale gestione imposte di consumo.
Ministero dell'industria e del commercio:
Comitato nazionale per l'energia nucleare;
Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;
Ente nazionale per l'energia elettrica;
Istituto nazionale delle assicurazioni.
Ministero dell'interno:
Ente nazionale sordomuti;
Opera nazionale ciechi civili.
Ministero dei lavori pubblici:
Ente autonomo acquedotto pugliese;
Ente autonomo del Flumendosa;
Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Servizio per i contributi agricoli unificati;
Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;
Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti di attività commerciali;
Gestione case per lavoratori;
Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali;
Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola";
Istituto nazionale della previdenza sociale.
Ministero delle partecipazioni statali:
Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie;
Ente autonomo di gestione per le aziende termali;
Ente autonomo di gestione per il cinema;
Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica;
Ente nazionale idrocarburi;
Istituto per la ricostruzione industriale.
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a..
Ministero della sanità:
Associazione italiana della Croce Rossa;
Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità ed infanzia.
Ministero del tesoro:
Commissariato per la gioventù italiana (Rubrica Presidenza Consiglio Ministri);
Consiglio nazionale delle ricerche (Rubrica Presidenza Consiglio Ministri) Ente nazionale assistenza lavoratori (Rubrica Presidenza Consiglio Ministri);
Istituto centrale di statistica (Rubrica Presidenza Consiglio Ministri) Opera nazionale invalidi di guerra (Rubrica Presidenza Consiglio Ministri);
Opera nazionale invalidi di guerra (Rubrica Presidenza Consiglio Ministri);
Opera nazionale orfani di guerra (Rubrica Presidenza Consiglio Ministri);
Ente nazionale per le tre Venezie (Rubrica Presidenza Consiglio Ministri);
Istituto Poligrafico dello Stato;
Ufficio italiano dei Cambi.
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:
Ente autotrasporto merci.
Ministero del turismo e dello spettacolo:
Automobile club d'Italia;
Comitato olimpico nazionale italiano;
Ente nazionale italiano per il turismo.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 8 marzo 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 164. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-08;668#art-1