Art. 1
In vigore dal 18 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università, degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953 n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di:
"Storia della, filosofia medioevale".
Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di: "Storia, della filosofia medioevale".
Art. 500, relativo alla Scuola di specializzazione per medici laboratoristi è abrogato e sostituito dal seguente:
"La Scuola di specializzazione per medici laboratoristi ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendono dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio applicate alla Clinica e rilascia il diploma di "Specialista in analisi cliniche di laboratorio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 marzo 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 126. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-08;376#art-1