Art. 1
In vigore dal 15 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 36 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla costituzione del "Centro per la ricerca e lo studio dei testi civilistici medievali" annesso alla Facoltà di giurisprudenza con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Centro per la ricerca e lo studio dei testi civilistici medievali
Art. 37. - Presso l'Università di Bologna è costituito il "Centro per la ricerca e lo studio dei testi civilistici medievali".
Art. 38. - Il Centro ha lo scopo di promuovere lo studio della dottrina giuridica, medievale; e in particolare:
a) la raccolta dei dati relativi ai codici medievali italiani attinenti al Corpus iuris civilis, conservati sia in Italia sia all'estero;
b) la raccolta di microfilms o fotocopie dei sopraddetti codici;
c) la compilazione di uno schedario relativo;
d) l'attività di collegamento e di scambio fra, studiosi di istituti scientifico-culturali, anche attraverso incontri e convegni;
e) l'organizzazione di corsi tecnici di specializzazione nello studio delle fonti civilistiche medievali;
f) l'eventuale pubblicazione di un suo bollettino a stampa.
Art. 39. - I mezzi economici per il funzionamento del Centro sono costituiti da contributi dell'Università di Bologna e da elargizioni di altri enti pubblici e privati.
Art. 40. - Il Centro è aperto alle adesioni sia di privati sia di enti scientifico-culturali.
Art. 41. - Sono organi del Centro:
a) il Comitato direttivo composto da un numero di membri da 5 a 15, designati dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, che eleggono nel loro seno il presidente, un segretario ed un economo;
b) una Giunta esecutiva, di membri tecnici, in numero da 3 a 5, eletta dai Comitato direttivo.
Art. 42. - Il funzionamento del Centro sarà disciplinato da apposito regolamento da redigersi entro un anno dall'approvazione del Centro stesso da parte delle competenti autorità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 marzo 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 91. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-08;365#art-1