Art. 1

In vigore dal 30 apr 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 10 è modificato nel senso che è soppressa la propedeuticità del diritto penale rispetto alla Procedura penale. Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di: "Cultura greca". Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: Cultura greca; Sociologia. Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "Cultura greca". Art. 50 (già 45), relativo alle norme di esami dei vari corsi di laurea della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: Per il corso di laurea in Fisica: "Lo studente non può essere ammesso agli esami di Fisica matematica, Fisica superiore, Fisica teorica, Istituzioni di fisica matematica e Istituzioni di fisica teorica se non ha superato l'esame di Meccanica razionale". Per il corso di laurea in Matematica: "Lo studente non può essere ammesso agli esami di Fisica matematica, Fisica superiore, Fisica teorica, Istituzioni di fisica matematica e Istituzioni di fisica teorica se non ha superato l'esame di meccanica razionale". Gli articoli 122 e 123 relativi all'ordinamento della Scuola di specializzazione in Pediatria sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in Pediatria Art. 122. - Per il conseguimento del diploma di specialista in Pediatria, si richiedono 3 anni di corso, con internato, per il periodo di 3 anni accademici. Art. 123. - Il numero degli iscritti è limitato a 30 per ogni anno di corso. Art. 124. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Fisiologia dell'accrescimento; 2) Igiene infantile; 3) Psicologia dell'età evolutiva; 4) Semeiotica infantile (biennale); 5) Genetica medica. 2° Anno: 1) Puericultura (biennale); 2) Radiologia infantile; 3) Semeiotica infantile; 4) Patologia e clinica infantile (biennale). 3° Anno: 1) Puericultura; 2) Malattie infettive e contagiose dell'infanzia; 3) Patologia e clinica delle cardiopatie congenite; 4) Ortopedia infantile; 5) Patologia e clinica infantile. Per il conseguimento del diploma il candidato deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale clinico o clinico-sperimentale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 26. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-04;240#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo