Art. 1
In vigore dal 15 apr 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 21, relativo agli Istituti della Facoltà di giurisprudenza è abrogato e sostituito dal seguente:
"È annesso alla Facoltà di giurisprudenza l'Istituto giuridico ordinato come seminario, ai sensi del regolamento generale universitario. L'Istituto è articolato in sezioni determinate con deliberazione del Consiglio di Facoltà".
Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di "Chimica delle sostanze naturali".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 febbraio 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 130. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-25;183#art-1