Art. 1
In vigore dal 18 mag 1965
N. 379. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine dell'"Ospedale San Giovanni di Dio", di Balzola (Alessandria), consistente "nel provvedere al ricovero, alla, cura ed al mantenimento gratuito, nei limiti dei propri mezzi, degli infermi cronici poveri di ambo i sessi e dei vecchi aventi il domicilio di soccorso nel comune di Balzola", viene aiutato in quello di "provvedere al ricovero ed al mantenimento gratuito, nei limiti dei propri mezzi, dei poveri di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo (in conformità dell'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 1889, n. 6535) aventi il domicilio di soccorso nel comune di Balzola, i quali non abbiano congiunti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte ed in grado di farlo". Il predetto Ospedale assume la denominazione di "Casa di riposo San Giovanni di Dio". Viene approvato, inoltre, con modificazione, lo statuto della suddetta Casa di riposo.
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 79. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-22;379#art-1