Art. 1
In vigore dal 30 apr 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed in particolare l'art. 50, con cui, fra l'altro, sono stati istituiti, nel periodo dal 1962-63 ad 1964-65, settanta, nuovi posti di professore universitario di ruolo per le esigenze delle Facoltà, delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria di nuova istituzione;
Veduta la legge 18 novembre 1964, n. 1265, ed in particolare gli articoli 2 e 4, con la quale è stata istituita, presso l'Università di Genova, la Facoltà di architettura, limitatamente al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in Architettura e con la quale sono stati aggiunti all'organico dei posti di professore di ruolo dell'Università, di Genova per la Facoltà predetta tre posti da istituirsi mediante utilizzazione di tre dei settanta nuovi posti previsti dal citato art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Tre dei settanta nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti, fra l'altro, dall'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con effetto dall'anno accademico 1964-65, sono assegnati all'Università di Genova per la Facoltà di architettura.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 17. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-20;239#art-1