Art. 1
In vigore dal 30 apr 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto, dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, o successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
11) Istituzioni di diritto penale;
12) Dottrina dello Stato;
13) Istituzioni di diritto pubblico;
14) Diritto pubblico romano;
15) Organizzazione internazionale.
Art. 24. - Il n. 16 relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è abrogate e sostituito dal seguente:
16) Una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle previste per il corso di laurea in lettere.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 32. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-20;238#art-1