Art. 4

In vigore dal 30 apr 1965
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed a capitoli ed articoli corrispondenti per gli eserciti successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 febbraio 1965 SARAGAT GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 34. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-15;237#art-4

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