Art. 4
In vigore dal 30 apr 1965
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed a capitoli ed articoli corrispondenti per gli eserciti successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 1965
SARAGAT
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 34. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-15;237#art-4