Art. 1

In vigore dal 25 apr 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17, art. 6, con la quale vennero istituiti settecentocinquanta posti di assistente ordinario per l'anno 1961-62; Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073, art. 51, con la quale vennero istituiti seicento posti di assistente ordinario per ciascuno degli anni accademici 1962-63 e 1963-64; Visto il citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, con particolare riferimento ai commi V e VI, con il quale il 50% dei posti di assistente di ruolo istituiti per l'anno 1961-62 ed il 40% dei posti di assistente di ruolo istituiti per gli anni 1962-63 e successivi, vennero attribuiti a cattedre presso cui, nell'anno accademico 1961-62, prestavano servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio in qualità di assistente retribuito, destinati a concorsi ad essi riservati; Visti i decreti presidenziali 18 giugno 1962, n. 909, 31 dicembre 1962, n. 1932 e 31 ottobre 1963, n. 2037, con i quali i posti di cui alle predette riserve vennero ripartiti fra le cattedre dei vari Atenei; Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del più volte citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i predetti posti riservati, comunque non ricoperti, sono da aggiungere al contingente non riservato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1964, n. 265, con il quale vennero ripartiti ottantasei posti di assistente di ruolo già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari; Considerato che a Seguito dei risultati - pervenuti successivamente alla emanazione del citato decreto del Presidente della Repubblica, 12 marzo 1964, n. 265, di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi per i posti di assistente di ruolo di cui ai sopraindicati decreti del Presidente della Repubblica n. 909, n. 1932 e n. 2037, trentacinque posti risultano non ricoperti o perché i concorsi relativi sono andati deserti o perché non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . I trentacinque posti di assistente di ruolo già attribuiti alle seguenti cattedre dei vari Atenei con i decreti presidenziali 18 giugno 1962, n. 909, 31 dicembre 1962, n. 1932 e 31 ottobre 1963, n. 2037, sono detratti dai contingente riservato: UNIVERSITA DI BARI Numero dei posti Facolta di lettere e filosofia: cattedra di Lingua e letteratura tedesca(decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932).......................................... 1 UNIVERSITA DI BOLOGNA Facolta di magistero: cattedra di Pedagogia (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962,n. 1932)........ 1 Facolta di medicina e chirurgia: cattedra di Clinica medica generale e terapia medica (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932)........................... 1 Facolta di scienze matematiche fisiche e naturali: cattedra di Geometria analitica (decreto del Presidente della Repubblica 31dicembre1962,n.1932) 1 Facolta di agraria: cattedra di agronomia generale e coltivazioni arboree (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932)........................ 1 UNIVERSITA DI FIRENZE Facolta di economia e commercio: cattedra di Matematica finanziaria (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n 909) 1 Facolta di medicina e chirurgia: cattedra di Anatomia ed istologia patologica (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037)............................ 1 cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037).............. 1 Facolta di scienze matematiche fisiche e naturali: cattedra di Chimica analitica (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n.909) 1 UNIVERSITA DI GENOVA Facolta di medicina e chirurgia: cattedra di Radiologia (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932)....... 1 Facolta di ingegneria: cattedra di Fisica tecnica (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre1963,n.2037) 1 UNIVERSITA DI MESSINA Facolta di medicina e chirurgia: cattedra di Clinica medica generale e terapia medica (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932)........................... 1 UNIVERSITA DI MODENA Facolta di scienze matematiche fisiche e naturali: cattedra di Chimica fisica (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre1963,n.2037) 1 UNIVERSITA DI NAPOLI Facolta di lettere e filosofia: cattedra di Filologia romanza (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n.909) 1 UNIVERSITA DI PADOVA Facoltà, di lettere e filosofia: cattedra di Lingua e letteratura russa (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037........................................... 1 UNIVERSITA DI PALERMO Facolta di economia e commercio: cattedra di Politica economica, e finanziaria (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932)........................... 1 UNIVERSITA DI PISA Facolta di economia e commercio: cattedra di Matematica finanziaria ed attuariale (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932)........................... 1 Facolta di medicina e chirurgia: cattedra di Idrologia medica (decreto del Presidente della Repubblica. 31 dicembre 1962, n. 1932)............................................. 1 Facolta di ingegneria: cattedra di Costruzioni di macchine (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932)............................................. 1 Facolta di medicina veterinaria: cattedra di Patologia speciale e clinica medica (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909)..................................... 1 UNIVERSITA DI ROMA Facolta di giurisprudenza: cattedra di Diritto della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037).......................................... 1 Facolta di scienze statistiche demografiche ed attuariali: cattedra di Sociologia (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, numero 1932)... 1 cattedra di Diritto delle assicurazioni private e sociali (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037)......................... 1 Facolta di lettere e filosofia: cattedra di Lingua e letteratura russa (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909 )............................................. 1 Facolta di ingegneria: cattedra di Trasporti I (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, numero 2037).... 1 cattedra di Impianti chimici (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037)............................................. 1 cattedra di Costruzioni strade, ferrovie ed aeroporti (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037)......................... 1 cattedra di Elettrotecnica Il (decreto del Presidente della Repubblica, 31 ottobre 1963, n. 2037)............................................. 1 UNIVERSITA DI TORINO Facolta di economia e commercio: cattedra di Merceologia (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, numero 1932)... 1 Facolta di lettere e filosofia: cattedra di Estetica (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, numero 2037).... 1 Facolta di magistero: cattedra di Lingua e letteratura spagnola (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909).............................. 1 Facolta di medicina e chirurgia: cattedra di Clinica chirurgica generale eterapia chirurgica(decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932)........................ 1 cattedra di Clinica chirurgica generale eterapia chirurgica(decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037)......................... 1 UNIVERSITA Di TRIESTE Facolta di scienze matematiche fisiche e naturali: cattedra di Meccanica razionale (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037)............................................. 1 Facolta di ingegneria: cattedra di Architettura navale (decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1962, n. 1932)............................................. 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-12;231#art-1

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