Art. 1

In vigore dal 27 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta del Consiglio della Valle Grana e dell'Azienda autonoma studi e assistenza alla montagna della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo, in data giugno 1963 e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo in data 28 agosto 1963, per la classifica in comprensorio di bonifica montana della Valle Grana, della superficie di ha. 17.469 ricadente nella provincia di Cuneo; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste; Viste le lettere n. 3047 in data 29 agosto 1964 del Ministero dei lavori pubblici e n. 156552 in data 12 dicembre 1964 del Ministero del tesoro; Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il territorio della Valle Grana, in provincia di Cuneo, esteso per ha. 17.469, il cui perimetro è delimitato nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 febbraio 1965 SARAGAT FERRARI AGGRADI - MANCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 65. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-11;765#art-1

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