Art. 1
In vigore dal 27 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le proposte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine di concerto con l'Ufficio del genio civile di Udine, portanti la data 20 luglio 1960 e 31 ottobre 1962, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente, nei bacini della Val Melo-Valle Uccea-Pedemonte delle Prealpi orientali, esteso per ha. 18.881 e ricadente nella provincia di Udine, quale ampliamento del comprensorio già classificato delle Prealpi Giulie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1955, n. 1348, di classifica in comprensorio di bonifica montana delle Prealpi Giulie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1956, n. 9;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 2897 in data 9 ottobre 1964 del Ministero dei lavori pubblici e n. 167852 in data 12 dicembre 1964 del Ministero dei tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio della Val Melo-Valle Uccea-Pedemonte delle Prealpi orientali, in provincia di Udine, esteso per ha. 18.881, il cui perimetro è delimitato nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana quale ampliamento del comprensorio già classificato delle Prealpi Giulie.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 1965
SARAGAT
FERRARI AGGRADI - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 66. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-11;764#art-1