Art. 1
In vigore dal 15 apr 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1962, n. 1819, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1963-64, i posti di professore di ruolo istituiti, con effetto dall'anno accademico medesimo, con la legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, di attribuire alla Facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna, per il raddoppiamento della cattedra di chimica organica, il posto di professore di ruolo già assegnato, con il citato decreto del Presidente della, Repubblica 1 dicembre 1962, n. 1819, per l'insegnamento di chimica fisica, alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della stessa Università di Bologna;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1962, n. 1819, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, per il raddoppiamento della cattedra di chimica fisica, è attribuito, nell'interesse degli studi, alla Facoltà di chimica industriale della Università di Bologna per il raddoppiamento della cattedra di chimica organica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 128. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-11;181#art-1