Art. 1
In vigore dal 7 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia o giustizia;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, adottato a Strasburgo il 20 aprile 1959, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 9 dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 36. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-29;322#art-1