Art. 1

In vigore dal 7 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia o giustizia; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, adottato a Strasburgo il 20 aprile 1959, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 9 dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 36. - VILLA
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