Art. 2
In vigore dal 15 apr 1965
L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'articolo precedente è soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1965
SARAGAT
MORO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 177. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-29;180#art-2