Art. 2

In vigore dal 15 apr 1965
L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'articolo precedente è soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1965 SARAGAT MORO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1965 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 177. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-29;180#art-2

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