Art. 1

In vigore dal 27 apr 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 199, commi quarto e sesto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto l'art. 26, commi terzo e seguenti, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, recante istituzione di una 4ª e una 5ª Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti; Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria, generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre successivo, registro n. 6, foglio n. 9, con il quale l'ispettore capo di revisione del ruolo transitorio di revisione della Corte dei conti Agarinis dott. Vittorio, è stato trasferito, ai sensi del precitato articolo 26 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (Tabella B) della Ragioneria generale dello Stato; Visto il decreto del Ministro per il tesoro 28 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1963, registro n. 8, foglio n. 207, con il quale il nominato impiegato è stato collocato, con la qualifica di ispettore generale, nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (Tabella B) della Ragioneria generale dello Stato; Visto il decreto del Ministro per il tesoro 11 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre successivo, registro n. 26, foglio n. 350, con il quale lo stesso nominato impiegato, ai sensi dell'art. 18, lettera a), della richiamata legge 16 agosto 1962, n. 1291 è stato inquadrato con la qualifica di ispettore generale, nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato; Considerato che la cennata qualifica di ispettore capo di revisione, rivestita dal dott. Agarinis nel mentovato ruolo transitorio di revisione della Corte dei conti, corrisponde a quella di ispettore generale conferita al medesimo, in dipendenza del suo trasferimento, nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (Tabella B) della Ragioneria generale dello Stato, per effetto del collocamento disposto col menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1962 e nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della stessa, Ragioneria generale dello Stato per effetto dell'inquadramento disposto col pure mentovato decreto ministeriale 11 luglio 1963; Ritenuto che a seguito del ripetuto trasferimento occorre provvedere a variare le dotazioni organiche della qualifica di ispettore generale del ruolo della carriera, direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (Tabella B) della Ragioneria generale dello Stato da 37 a 38 posti, con decorrenza 14 settembre 1962 e delle qualifiche di ispettore generale e direttore di ragioneria del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della stessa, Ragioneria generale dello Stato da centoventi a centoventuno posti, con decorrenza 1 luglio 1963; Edito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: . Con effetto dal 14 settembre 1962, i posti di ispettore generale del ruolo della, carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (Tabella B) della Ragioneria generale dello Stato, stabiliti in trentasette dal quadro I allegato alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, sono aumentati a trentotto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-25;233#art-1

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