Art. 8

In vigore dal 27 mar 1965
La legge regionale determina l'ammontare delle quote di entrate regionali che, nei limiti consentiti dal fabbisogno finanziario della Regione per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, può essere assegnato alle Province ed ai Comuni, ai sensi e per le finalità previste dall'art. 54 dello Statuto e stabilisce le modalità dell'assegnazione medesima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-23;114#art-8

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