Art. 1
In vigore dal 19 mar 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
Diritto bizantino;
Papirologia giuridica;
Diritto pubblico dell'economia;
Esegesi delle fonti del diritto italiano.
Art. 14. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
Diritto pubblico dell'economia;
Storia del diritto pubblico italiano;
Diritto privato comparato;
Diritto processuale generale.
Art. 46. - Dopo il sesto comma è aggiunto alla propedeuticità relativa al corso di laurea in Medicina e chirurgia l'esame di Fisiologia umana nei riguardi di quello di Farmacologia.
Gli articoli da 89 a 96 relativi alla Scuola di applicazione forense annessa alla Facoltà di giurisprudenza sono abrogati e sostituiti con la seguente nuova denominazione: "Scuola di perfezionamento in Discipline forensi ed amministrative con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi".
Scuola di perfezionamento in discipline forensi ed amministrative
Art. 89. - Al fine di soddisfare le esigenze teoriche e pratiche della preparazione dei laureati all'esercizio della professione forense ed all'assunzione delle funzioni giudiziarie ed amministrative è istituita presso la Facoltà di giurisprudenza, nell'ambito delle attività del Seminario giuridico, una Scuola di perfezionamento in discipline forensi ed amministrative.
Art. 90. - Alla Scuola possono iscriversi i laureati in Giurisprudenza, in Scienze politiche ed in Economia e commercio. La domanda di ammissione, diretta al rettore, dovrà essere corredata del diploma di studi medi precedenti il corso di laurea di provenienza, del certificato di laurea e di tutti quei titoli che l'aspirante ritenga di dover presentare.
Il Consiglio di Facoltà determina anno per anno il numero massimo di allievi che possono essere iscritti alla Scuola, secondo le particolari esigenze che si manifestano in ciascun anno accademico.
Le domande di ammissione sono rimesse al direttore della Scuola, il quale, ove il numero dei richiedenti sia superiore a quello fissato come sopra, dopo aver valutato comparativamente i titoli, procede alla graduatoria degli aspiranti che deve essere approvata e resa esecutiva dal Consiglio di facoltà.
Art. 91. - La Direzione della scuola è affidata dal rettore ad un professore di ruolo della Facoltà di giurisprudenza per un triennio, su proposta della Facoltà stessa. Il direttore della Scuola vigila sulla frequenza, l'attività e la disciplina degli iscritti, controllando la osservanza degli orari delle lezioni e delle esercitazioni. La vigilanza del funzionamento generale della Scuola compete al preside della Facoltà di giurisprudenza.
Art. 92. - L'insegnamento delle materie previste nel programma della Scuola è affidato, per incarico, a professori titolari, a liberi docenti od a persone di riconosciuta competenza, con deliberazione della Facoltà.
Art. 93. - Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni.
La frequenza ai singoli corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria e deve essere attestata dai singoli insegnanti su uno speciale libretto, sul quale il direttore della Scuola dovrà apporre il visto per la validità di ciascun anno di corso. L'iscritto che non abbia soddisfatto agli obblighi suddetti e che non abbia superato gli esami prescritti per il primo anno non viene ammesso all'anno successivo, nè, se di secondo anno, può essere ammesso agli esami di diploma ed è, pertanto, tenuto ad iscriversi quale ripetente al corso non completato.
Art. 94. - Gli insegnamenti e le esercitazioni della Scuola debbono essere tenuti distinti da quelli per gli studenti del corso di laurea in Giurisprudenza ed in Scienze politiche. Gli insegnamenti possono avere, oltrechè carattere di lezioni cattedratiche, quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina e si possono, in parte, svolgere mediante conferenze, esercitazioni e discussioni su problemi della pratica amministrativa e forense.
Il programma della Scuola viene compilato ogni anno dal direttore e deve essere approvato dalla Facoltà, che approva altresì gli orari settimanali di insegnamento, concordati dal direttore della Scuola con gli insegnanti.
Art. 95. - Il corso di perfezionamento in discipline forensi ed amministrative ha la durata di due anni divisi in un primo anno di studi comuni a tutti gli allievi ed in un anno di studi, distinto in due sezioni:
a) di pratica forense;
b) di pratica amministrativa.
Gli insegnamenti del primo anno di corso, comuni alle due sessioni, sono:
1) Diritto civile;
2) Diritto commerciale;
3) Diritto processuale civile;
4) Diritto finanziario;
5) Diritto penale;
6) Procedura penale;
7) Diritto amministrativo.
Gli insegnamenti del secondo anno, per la sezione di pratica forense, sono:
1) Diritto costituzionale;
2) Diritto ecclesiastico e matrimoniale;
3) Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
4) Diritto processuale amministrativo;
5) Diritto fallimentare.
Gli insegnamenti del secondo anno, per la sezione di pratica amministrativa sono:
1) Diritto costituzionale;
2) Diritto pubblico regionale;
3) Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
4) Scienza dell'amministrazione;
5) Diritto processuale amministrativo;
6) Contabilità dello Stato;
7) Economia politica e statistica.
Art. 96. - Gli esami di profitto vengono sostenuti dagli allievi, in unica sessione, alla fine di ogni anno di corso e si svolgono secondo le norme seguenti. Le Commissioni relative sono costituite dal Collegio degli insegnanti del primo anno di corso, per gli esami di questo; dal Collegio degli insegnanti del ramo forense, per gli esami del secondo anno di tale specializzazione, e dal Collegio degli insegnanti del ramo amministrativo per gli esami di secondo anno di questa specializzazione. Tali Commissioni sono nominate dal direttore che, in caso di impedimento di uno o più degli anzidetti insegnanti, provvede a sostituirli con un professore di ruolo della Facoltà, di materie affine o con un libero docente. La Commissione per l'esame di diploma è nominata dal rettore. Essa è composta di sette membri di cui uno è il direttore della Scuola, che la presiede, e gli altri sono scelti dal rettore fra i professori dei corsi ufficiali di insegnamento della Scuola.
In caso di impedimento del direttore, la Commissione è presieduta dal professore più anziano di ruolo, insegnante presso la Scuola.
Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici persone che siano fra loro o con alcuno dei candidati parenti od affini fino al quarto grado incluso.
Art. 97. - Gli esami di profitto del primo anno consistono in un colloquio orale sostenuto dall'allievo con là Commissione, sulle varie discipline oggetto del corso frequentato. Non è ammesso al secondo anno di corso quell'allievo che non raggiunga la sufficienza in tutte le materie d'insegnamento del primo anno. Gli esami di profitto del secondo anno consistono nello svolgimento di due temi scritti, su argomenti assegnati dalle Commissioni e riguardanti le discipline trattate nei due anni di corso. Gli allievi sono tenuti a consegnare gli elaborati entro otto ore dalla dettatura del tema.
Non è ammesso all'esame di diploma l'allievo che non raggiunga la sufficienza in entrambi i temi assegnatigli. Le Commissioni, in ogni caso, nel formulare il loro giudizio sugli allievi, terranno conto delle esercitazioni scritte da essi elaborate durante l'anno accademico. L'esame di diploma consiste in un colloquio sulle varie materie insegnate nella Scuola.
Art. 98. - Per la carriera scolastica, gli esami e la disciplina degli allievi della Scuola di perfezionamento valgono, in quanto applicabili e per quanto non prescritto nel presente statuto, le disposizioni del vigente ordinamento universitario sugli studenti.
Art. 99. - Gli iscritti devono pagare per la tassa di Immatricolazione L. 5000, per la tassa annuale d'iscrizione L. 5000; per contributo di biblioteca L. 3000. I diplomandi dovranno, inoltre, pagare per sopratassa di diploma L. 3000; coloro i quali conseguono il diploma di perfezionamento sono tenuti al versamento della tassa di diploma in L. 6000.
Tasse, sopratasse e contributi sono versati alla cassa dell'Università; la tassa di diploma, va, invece, versata all'Erario. Il provento delle tasse di immatricolazione e di iscrizione va devoluto, per metà, alla Scuola e per l'altra metà è incamerato dall'Università.
Il contributo di biblioteca va interamente devoluto alla biblioteca del Seminario giuridico. Il provento delle sopratasse per gli esami di profitto e di diploma, è ripartito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512.
Art. 100. - Il primo anno della Scuola di perfezionamento viene considerato come corso di pratica forense e, pertanto, può tener luogo della frequenza dello studio di un procuratore per un periodo non superiore ad un anno, ai sensi ed agli effetti dell'art. 18 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578. Gli iscritti che siano in regola con il pagamento di tasse, sopratasse e contributi, possono ottenere il rilascio del certificato relativo da parte del direttore della Scuola, qualora abbiano frequentato il detto primo corso con profitto ed abbiano superato gli esami previsti dal, piano della Scuola per l'ammissione al 2° anno.
Art. 101. - Gli atti ed i documenti relativi ai corsi anzidetti sono conservati dalla segreteria dell'Università, che provvede al rilascio dei certificati che siano richiesti dagli interessati. In base ai risultati degli esami di diploma, il rettore dispone il rilascio dei diplomi di specializzazione, che saranno muniti della sua firma, di quella del direttore della Scuola e del direttore amministrativo, oltrechè del timbro a secco dell'Università.
Art. 166. - L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "La frequenza ai corsi, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio è obbligatoria e deve essere attestata dai singoli insegnanti su speciale libretto. Su tale libretto il direttore della Scuola dovrà apporre il visto per la validità di ciascun anno di corso.
L'iscritto che non abbia superati gli esami prescritti per ciascun anno di corso può essere ammesso all'anno successivo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 gennaio 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 29. - VILLA
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