Art. 4

In vigore dal 13 feb 1965
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 gennaio 1965 SARAGAT GUI - COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1965 Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 67. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-18;5#art-4

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