Art. 2
In vigore dal 12 mar 1965
Per l'accertamento dell'origine delle merci da ammettere all'importazione a scarico dei contingenti di cui all', nonché dei contingenti che saranno successivamente aperti a norma dell' del Protocollo numero 1 allegato all'Accordo di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, deve essere presentato il certificato di circolazione conforme al modello allegato. Tuttavia, sono riconosciuti validi i certificati di origine rilasciati anteriormente al 1 dicembre 1964.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-18;42#art-2