Art. 2
In vigore dal 6 mag 1965
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'Ente pubblico "Comunalia di Montegroppo", con sede in Albareto, fraz. Montegroppo (Parma), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-18;304#art-2