Art. 1

In vigore dal 6 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale, per l'Energia Elettrica, e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; Visto il giudizio di idoneità tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964; Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la deliberazione n. 24 del 21 ottobre 1962 - approvata dalla Giunta, provinciale di Bolzano nella seduta del 14 novembre 1962 al n. 33014/9986 - con da quale il Consiglio comunale di Predoi (Bolzano) ha deciso di costituire la "Azienda Elettrica Municipalizzata"; Ritenuto che la "Azienda Elettrica Municipalizzata" del comune di Predoi (Balzano), essendo gli impianti elettrici in corso di costruzione all'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non rientra nell'ipotesi di cui al n. 5 dell' della legge stessa; Ritenuto che l'impresa appartenente alla "Azienda Elettrica Municipalizzata" predetta è da comprendere tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dall' della legge 27 giugno 1964, n. 452; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: . L'impresa della "Azienda Elettrica Municipalizzata" del comune di Predoi (Bolzano), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia, Elettrica con gli effetti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-18;290#art-1

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