Art. 1

In vigore dal 6 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuto che l'impresa appartenente alla "Società elettrica della Molinanca S.p.A.", con sede in Chiavenna (Sondrio), via Mario del Grosso n. 2, rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: . L'impresa della "Società elettrica della Molinanca S.p.A.", con sede in Chiavenna (Sondrio), via Mario del Grosso n. 2, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-18;289#art-1

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