Art. 4
In vigore dal 6 mag 1965
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 gennaio 1965
SARAGAT
MORO - MEDICI.
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 143. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-18;283#art-4