Art. 3

In vigore dal 6 mag 1965
L'Ente Nazionale per l'Energia, Elettrica provvede alla restituzione alla "Società idroelettrica Medio Adige", Società per azioni, con sede in Milano, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 163, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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