Art. 3

In vigore dal 6 mag 1965
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa "Ditta Via e Aurea", con sede in Longobucco (Cosenza), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-18;274#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo