Art. 1
In vigore dal 6 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo cinematografico tra l'Italia e l'Austria, concluso a Milano il 24 ottobre 1963 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. XIV dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 gennaio 1965
SARAGAT
MORO - MATTARELLA CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 166. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-15;674#art-1