Art. 1

In vigore dal 11 mar 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica, nonché per i reparti a terra della Marina militare; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta: Articolo unico. È concesso alla Scuola elicotteri Aeronautica militare l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152. La bandiera sarà custodita presso la Scuola elicotteri Aeronautica militare dal comandante della Scuola stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 gennaio 1965 SARAGAT ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1965 Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 126. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-12;40#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo