Art. 1

In vigore dal 3 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia il 4 gennaio 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.
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