Art. 1
In vigore dal 6 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1962-63, novantatre dei cento nuovi posti di professore di ruolo istituiti con effetto dall'anno accademico medesimo, con la legge 26 gennaio 19162, n. 17;
Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi di attribuire alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, per l'insegnamento di Neuropsichiatria infantile, il posto di professore di ruolo già assegnato, con il citato decreto dei Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, per l'insegnamento di Tecnica delle ricerche di mercato, alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari, per l'insegnamento di Tecnica delle ricerche di mercato, è attribuito alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma per l'insegnamento di Neuropsichiatria infantile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 gennaio 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 138. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-08;3#art-1