Art. 1

In vigore dal 16 apr 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 2 della legge 25 aprile 1961, n. 355, concernente l'abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1962, n. 1873, concernente le modalità di pagamento delle tasse afferenti le corrispondenze postali e telegrafiche delle Amministrazioni dello Stato; Considerata l'opportunità di elevare da uno a tre mesi la periodicità stabilita dall'art. 4 del sopracitato decreto per il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delle tasse e dei telegrammi e marconigrammi accettati a credito per conto delle Amministrazioni dello Stato; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1962, n. 1873, è sostituito dal seguente: "I telegrammi e marconigrammi spediti dalle Amministrazioni dello Stato sono accettati a credito ed il pagamento delle relative tasse sarà effettuato entro il mese successivo a quello della richiesta, sulla base di conti trimestrali compilati dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 gennaio 1965 SARAGAT RUSSO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1965 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 176. - VILLA
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