Art. 1
In vigore dal 10 feb 1965
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2110, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 28 giugno 1964, n. 414;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministro del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, esiste la necessaria disponibilità;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 417 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 10 luglio-31 dicembre 19(64, è autorizzato il prelevamento di lire 3.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 105 - indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale - dei medesimo stato di previsione per il detto periodo.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1964
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 47. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-30;1523#art-1