Art. 2

In vigore dal 5 mar 1965
L'Agenzia consolare in Edimburgo (Gran Bretagna), alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Glasgow, è soppressa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-23;1602#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo