Art. 1

In vigore dal 20 mar 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Sesta Godano in data 28 dicembre 1958, n. 59, e del Consiglio comunale di Brugnato in data 25 aprile 1964, n. 11, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni; Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di La Spezia in data 29 aprile 1964, n. 4, con la quale è stato espresso parere in ordine alla rettifica di confine in parola; Udito il parere espresso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 1 ottobre 1964, numero 2280; Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Il confine fra i comuni di Sesta Godano e di Bragnato, in provincia di La Spezia, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-19;1629#art-1

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