Art. 1
In vigore dal 10 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1961, n. 302, e successive modificazioni, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1961-62, i centoventi nuovi posti di professore di ruolo istituiti, per l'anno accademico medesimo, con la legge 5 marzo 1961, n. 158;
Visto il verbale dell'adunanza del 14 novembre 1964 della Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova, nella quale la Facoltà stessa ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole, con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 19611, n. 302, per l'insegnamento di "Elettronica applicata" venga trasferito all'insegnamento di "Progetto di macchine" Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di ingegneria;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il precitato decreto del Presidente della Repubblica, 4 aprile 1961, n. 302, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova per l'insegnamento di "Elettronica applicata" viene destinato alla Facoltà stessa per l'insegnamento di "Progetto di macchine".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 49. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-19;1521#art-1