Art. 3

In vigore dal 20 feb 1965
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Società Elettrica Presolana per Azioni - S.E.P.", con sede in Bergamo, via XX Settembre n. 58, dei beni eventualmente non ritenuti, seconda le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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