Art. 3

In vigore dal 20 feb 1965
Per l'esecuzione del presente l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Bolzano, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione. La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Bolzano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente ed i relativi rapporti giuridici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-14;1580#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo