Art. 1

In vigore dal 20 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuto che l'impresa "Consorzio fra gli abitanti della frazione di Oltre Stura del comune di Villanova Canavese", con sede in Villanova Canavese, frazione Oltre Stura (Torino), rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica, 4 febbraio 1963, n. 36; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: . L'impresa "Consorzio fra gli abitanti della frazione di Oltre Stura del comune di Villanova Canavese", con sede in Villanova Canavese, frazione Oltre Stura (Torino), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, numero 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-14;1572#art-1

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